Art. 6 · Monitoraggio, valutazione e revisione

Art. 6

Monitoraggio, valutazione e revisione

In vigore dal 19 dic 2011
Monitoraggio, valutazione e revisione 1.   La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo. All’inizio del 2013 è presentata al Consiglio una relazione di monitoraggio specifica dedicata all’attuazione delle attività di sicurezza e protezione nucleari del programma quadro. 2.   Non appena completata l’attuazione del programma quadro, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione affiderà a esperti indipendenti l’incarico di effettuare una valutazione esterna delle motivazioni, dell’attuazione e dei risultati del programma. La Commissione comunicherà le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:93(1):oj#art-6