Art. 4
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 19 dic 2011
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Per le azioni comunitarie finanziate in base alla presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto dell’Unione, compreso l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale assunta in base al programma quadro e risultante da un atto o da un’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di pregiudicare il bilancio generale dell’Unione europea o un bilancio gestito dalla stessa, con una voce di spesa ingiustificata.
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