Art. 3

Importo massimo e quote assegnate a ciascun programma specifico

In vigore dal 19 dic 2011
Importo massimo e quote assegnate a ciascun programma specifico L’importo massimo per l’esecuzione del programma quadro è pari a 2 560 270 000 EUR. Tale importo sarà ripartito come segue: a) per il programma specifico di cui all’, paragrafo 3, da realizzare mediante azioni indirette: — ricerca sull’energia da fusione 2 208 809 000 EUR (10), — fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione 118 245 000 EUR; b) per il programma specifico di cui all’, paragrafo 4, da realizzare mediante azioni dirette: — attività nucleari del JRC 233 216 000 EUR. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro figurano nell’allegato II.
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Importo massimo e quote assegnate a ciascun programma specifico (Art. 3 Decisione (UE) 2012/93) — Testo vigente | Portale Normativo