Art. 8
Status della missione e del personale dell’EUPM
In vigore dal 1 dic 2011
Status della missione e del personale dell’EUPM
1. Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.
2. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali ricorsi connessi al distacco presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.
3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
Storico versioni
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