Art. 8

Status della missione e del personale dell’EUPM

In vigore dal 1 dic 2011
Status della missione e del personale dell’EUPM 1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM. 2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali ricorsi connessi al distacco presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco. 3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:781:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Status della missione e del personale dell’EUPM (Art. 8 Decisione (UE) 2011/781) — Testo vigente | Portale Normativo