Art. 7
Personale dell’EUPM
In vigore dal 1 dic 2011
Personale dell’EUPM
1. Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all', con i compiti essenziali di cui all' e con la struttura di cui all'.
2. L'EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.
3. L’EUPM può anche assumere, all'occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).
Storico versioni
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