Art. 6

Capomissione

In vigore dal 1 dic 2011
Capomissione 1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUPM a livello di teatro delle operazioni. 2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUPM. 3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione. 4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell’EUPM. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione. 5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata. 6.   Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità. 7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.
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Capomissione (Art. 6 Decisione (UE) 2011/781) — Testo vigente | Portale Normativo