Art. 7

Gestione dei terreni

In vigore dal 3 nov 2011
Gestione dei terreni Gli agricoltori beneficiari di una deroga garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni: a) almeno il 70 % della superficie dell’azienda agricola deve essere coltivata con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto; b) i prati temporanei sono arati in primavera; c) i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50 % di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico; d) il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso); e) l’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo; f) l’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini; g) una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura dei prati permanenti.
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Gestione dei terreni (Art. 7 Decisione (UE) 2011/721) — Testo vigente | Portale Normativo