Art. 9

Misure relative al trasporto di effluente zootecnico

In vigore dal 3 nov 2011
Misure relative al trasporto di effluente zootecnico 1.   Le autorità competenti dispongono perché il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti superiori a 30 km. 2.   Le autorità competenti dispongono perché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo. 3.   Le autorità competenti dispongono perché l’effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell’effluente zootecnico siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo. Le analisi sono eseguite da laboratori riconosciuti. I risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all’agricoltore destinatario dell’effluente. Ciascun trasporto è corredato di un certificato di analisi.
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Misure relative al trasporto di effluente zootecnico (Art. 9 Decisione (UE) 2011/721) — Testo vigente | Portale Normativo