Art. 4

Applicazione delle norme di sicurezza

In vigore dal 25 ott 2011
Applicazione delle norme di sicurezza 1.   Ciascuno Stato membro assicura che le proprie norme di sicurezza nazionali garantiscano un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalla decisione 2011/292/UE e che tali norme di sicurezza nazionali si applichino ai suoi utilizzatori del PRS nonché a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche con sede nel suo territorio che trattano informazioni classificate UE relative al PRS. 2.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1. 3.   Se emerge che informazioni classificate UE relative al PRS siano state divulgate a persone non autorizzate a venirne a conoscenza, la Commissione, in piena consultazione con lo Stato membro interessato: a) informa l'originatore dei dati classificati PRS; b) valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri; c) comunica alle autorità competenti gli esiti di tale valutazione unitamente alla raccomandazione di porre rimedio alla situazione, nel qual caso le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito all'azione che hanno intrapreso o intendono intraprendere, compresa quella volta a impedire il ripetersi della medesima situazione, e ai risultati con essa conseguiti; e d) informa, ove opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio di tali risultati.
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Applicazione delle norme di sicurezza (Art. 4 Decisione (UE) 2011/1104) — Testo vigente | Portale Normativo