Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«partecipanti al PRS», gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
b)
«utilizzatori del PRS», le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dai partecipanti al PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1104:oj#art-2