Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 ott 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «partecipanti al PRS», gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; b) «utilizzatori del PRS», le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dai partecipanti al PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.
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