Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ott 2011
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni stabilite nella decisione n. 626/2008/CE. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: — «operatore autorizzato», un operatore selezionato ai sensi della decisione n. 2009/449/CE, cui è stato accordato il diritto, in virtù di un’autorizzazione generale o di diritti di uso individuali, di utilizzare le specifiche radiofrequenze determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite, — «condizioni comuni», le condizioni comuni cui sono soggetti i diritti di un operatore autorizzato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE, — «Stato membro che ha concesso l’autorizzazione», lo Stato membro che ha concesso ad operatori autorizzati diritti in virtù di un’autorizzazione generale o diritti individuali di utilizzare le radiofrequenze specifiche determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite.
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