Art. 3

Coordinamento dell’esecuzione delle condizioni comuni

In vigore dal 10 ott 2011
Coordinamento dell’esecuzione delle condizioni comuni 1.   Lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione, quando accerta che un operatore autorizzato non rispetta una o più delle condizioni comuni e informa l’operatore delle proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, ne informa contestualmente la Commissione che, a sua volta, informa gli altri Stati membri. 2.   In seguito alla trasmissione, da parte della Commissione agli Stati membri, delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione svolgono indagini per accertare se le pertinenti condizioni comuni sono state violate nella loro giurisdizione e danno all’operatore autorizzato la possibilità di esprimere la propria opinione. 3.   Entro cinque mesi dalla trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione comunicano in forma sintetica le proprie conclusioni e l’opinione dell’operatore autorizzato alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Entro otto mesi dalla trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione convoca una riunione del comitato per le comunicazioni per esaminare la presunta violazione e, se del caso, per discutere eventuali misure idonee a garantire l’osservanza, come previsto dagli obiettivi di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri si astengono dall’adottare decisioni definitive in merito alla presunta violazione prima della riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3. 5.   Dopo la riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3, ogni Stato membro che ha concesso l’autorizzazione e ha informato l’operatore autorizzato in merito alle proprie conclusioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, e che conclude che una o più delle condizioni comuni siano state violate, adotta misure adeguate e proporzionate, anche sotto forma di sanzioni pecuniarie, per garantire l’osservanza delle condizioni comuni da parte dell’operatore autorizzato, ad eccezione del ritiro, o della sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato è titolare. 6.   Qualora le violazioni delle condizioni comuni siano gravi e ripetute, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione e che, dopo avere adottato le misure di cui al paragrafo 5, intendano adottare una decisione per revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE, ne informano la Commissione e le trasmettono una sintesi dei provvedimenti adottati dall’operatore autorizzato al fine di conformarsi alle misure di esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. 7.   Entro tre mesi dalla trasmissione, da parte della Commissione agli Stati membri, delle informazioni di cui al paragrafo 6, è convocata una riunione del comitato per le comunicazioni al fine di coordinare l’eventuale revoca di un’autorizzazione, conformemente agli obiettivi di cui all’, paragrafo 2. Nel frattempo tutti gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione si astengono dall’adottare decisioni che portino alla revoca, o alla sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore interessato è titolare. 8.   In seguito alla riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione possono adottare decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore. 9.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 8 e le relative motivazioni sono comunicate, entro una settimana dalla loro adozione, all’operatore autorizzato nonché alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
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Coordinamento dell’esecuzione delle condizioni comuni (Art. 3 Decisione (UE) 2011/667) — Testo vigente | Portale Normativo