Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2011
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni stabilite nella decisione n. 626/2008/CE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
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«operatore autorizzato», un operatore selezionato ai sensi della decisione n. 2009/449/CE, cui è stato accordato il diritto, in virtù di un’autorizzazione generale o di diritti di uso individuali, di utilizzare le specifiche radiofrequenze determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite,
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«condizioni comuni», le condizioni comuni cui sono soggetti i diritti di un operatore autorizzato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE,
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«Stato membro che ha concesso l’autorizzazione», lo Stato membro che ha concesso ad operatori autorizzati diritti in virtù di un’autorizzazione generale o diritti individuali di utilizzare le radiofrequenze specifiche determinate dalla decisione n. 2009/449/CE e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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