Art. 4

In vigore dal 26 set 2011
1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto delle parti con riferimento ai seguenti argomenti: — l’adozione o la modifica del regolamento interno del comitato misto delle parti di cui all’articolo 9 dell’accordo. 2.   Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del suo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni: — adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo, — chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15 dell’accordo, — adottare misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo, — modificare gli allegati dell’accordo conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste e nella misura in cui tali modifiche siano compatibili con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non comportino modifiche degli stessi, — sopprimere i singoli allegati conformemente all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, dell’accordo, — qualsiasi altra azione che una delle parti può adottare in virtù dell’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE. 3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito ad una proposta della Commissione e conformemente al trattato, con riferimento a qualsiasi altra modifica dell’accordo che non rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
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