Art. 3
In vigore dal 26 set 2011
1. Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 9 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.
2. Nel comitato misto di settore sulla certificazione di cui al punto 2.1.1 dell’allegato A dell’accordo e nel comitato misto di settore sulla manutenzione di cui al punto 4.1.1 dell’allegato B dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.
Storico versioni
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