Art. 2

In vigore dal 26 set 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/694 — Testo vigente | Portale Normativo