Art. 3
Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione
In vigore dal 20 set 2011
Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione
1. Lo sperma e le riserve di sperma di cui all’ non devono essere trasportati nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:
a)
non sono destinate a essere introdotte nell’Unione; oppure
b)
sono di uno stato sanitario inferiore.
2. Durante il trasporto verso l’Unione, lo sperma e le riserve di sperma sono imballati in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.
Storico versioni
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