Art. 2
Importazioni di sperma
In vigore dal 20 set 2011
Importazioni di sperma
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a)
proviene da un paese terzo o parte di un paese terzo elencato nell’allegato I;
b)
proviene da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;
c)
è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai seguenti modelli di certificati sanitari figuranti nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2:
i)
il modello 1 figurante nella sezione A, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
ii)
il modello 2 figurante nella sezione B, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all’, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
iii)
il modello 3 figurante nella sezione C, per lo sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma;
d)
è conforme ai requisiti indicati nei certificati sanitari di cui alla lettera c).
2. Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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