Art. 5

Disposizione transitoria

In vigore dal 20 set 2011
Disposizione transitoria Per un periodo transitorio che va fino al 30 aprile 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 marzo 2012 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato II della decisione 2004/639/CE.
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