Art. 7

In vigore dal 1 ago 2011
1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco degli individui, dei gruppi, delle imprese o delle entità forniti dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare gli individui, i gruppi, le imprese o le entità in questione. Riguardo agli individui tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo ai gruppi, alle imprese o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.
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Art. 7 Decisione (UE) 2011/486 — Testo vigente | Portale Normativo