Art. 4
In vigore dal 1 ago 2011
1. Sono congelati tutti i fondi e le altre attività finanziarie o risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all’, inclusi i fondi che provengono da beni posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o da persone che agiscono per loro conto o su loro ordine.
2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche che siano:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e lo stesso abbia dato la sua approvazione.
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche, e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
Storico versioni
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