Art. 5

In vigore dal 1 ago 2011
Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:486:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2011/486 — Testo vigente | Portale Normativo