Art. 4
In vigore dal 27 lug 2011
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4, hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto;
b)
l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari;
c)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione;
d)
i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. Il Belgio informa la Commissione dei progressi compiuti a seguito delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafi 3 e 4.
3. Trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1, su richiesta della Commissione, il Belgio presenta una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. La relazione precisa inoltre in dettaglio gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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