Art. 2
In vigore dal 27 lug 2011
1. Il Belgio adotta ogni provvedimento necessario a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4.
2. Gli aiuti da recuperare includono gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Le somme vengono recuperate senza ritardi, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
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