Art. 1
In vigore dal 27 lug 2011
1. Le misure finanziate con le retribuzioni non costituiscono un aiuto.
2. Il finanziamento dei test BSE con risorse statali costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Il finanziamento dei test BSE con fondi statali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004 costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini e sottoposti al test BSE obbligatorio per importi inferiori a 40 EUR per test. Gli aiuti oltre l’importo massimo di 40 EUR per test sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.
4. Il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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