Art. 9
In vigore dal 18 lug 2011
1. Le misure di cui agli sono riesaminate entro il 19 luglio 2012, alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla situazione nel Sudan.
2. Le misure di cui all’ sono riesaminate entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in seguito ogni 12 mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.
Storico versioni
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