Art. 2
In vigore dal 18 lug 2011
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Storico versioni
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