Art. 5

In vigore dal 18 lug 2011
1.   L’ non si applica: a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana; b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e degli Stati membri nel Sudan o nel Sudan meridionale; c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; e) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento; f) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi, e alle vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace globale; g) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sudan meridionale, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale; purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente dello Stato membro in causa. 2.   L’ non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan o nel Sudan meridionale da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale. 3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell’equipaggiamento.
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