Art. 1
In vigore dal 18 lug 2011
Conformemente alla risoluzione 1951 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1591 (2005)»], le misure restrittive di cui agli , paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani o altre atrocità, violano l’embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell’UNSCR 1591 (2005) (il «comitato delle sanzioni»).
L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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