Art. 5
In vigore dal 13 lug 2011
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Bulgaria comunica le seguenti informazioni:
a)
l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario;
b)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La Bulgaria informa la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. La Bulgaria trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi percepiti sulla somma da recuperare già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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