Art. 3
In vigore dal 13 lug 2011
1. La Bulgaria deve recuperare l’aiuto di cui all’ presso il beneficiario.
2. Agli importi da recuperare si applicano gli interessi dal 1o gennaio 2007 fino al loro completo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 (20).
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