Art. 2

In vigore dal 13 lug 2011
L’aiuto di Stato, illegalmente concesso dalla Bulgaria in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di «Ruse industry» mediante la mancata riscossione del debito nei confronti dello Stato, a partire dal 1o gennaio 2007, è incompatibile con il mercato interno.
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