Art. 4

In vigore dal 13 lug 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Grecia tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’, primo comma. Trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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