Art. 3
In vigore dal 13 lug 2011
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’, primo comma, è immediato e effettivo.
2. La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:339(1):oj#art-3