Art. 2

In vigore dal 13 lug 2011
1.   La Grecia recupera presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, paragrafo 1. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (15) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell’aiuto di cui all’, paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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