Art. 8
Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione
In vigore dal 28 giu 2011
Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione
La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto alla Commissione, prima della data d’applicazione della presente decisione di cui all’, che sono state adottate le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione.
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