Art. 6
Sistema informativo
In vigore dal 28 giu 2011
Sistema informativo
1. Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti da e per la Groenlandia sono trasmesse in lingua danese tramite il sistema informatico veterinario integrato (Traces).
2. Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono notificate tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (Animal Disease Notification System, ADNS).
3. I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti della Groenlandia sono notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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