Art. 7

Marchio d’identificazione

In vigore dal 28 giu 2011
Marchio d’identificazione Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell’Unione sono contrassegnate con il marchio d’identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».
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Marchio d’identificazione (Art. 7 Decisione (UE) 2011/408) — Testo vigente | Portale Normativo