Art. 2

In vigore dal 24 giu 2011
Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   lubrificante: un preparato consistente in fluidi di base e additivi; 2)   fluido di base: un fluido lubrificante le cui proprietà – fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione – non sono state migliorate con l’aggiunta di additivi; 3)   sostanza: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo produttivo, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità dei prodotti e le eventuali impurità derivate dal processo impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione; 4)   agente addensante: una o più sostanze nel fluido di base utilizzate per addensare o modificare la reologia di un fluido lubrificante o di un grasso; 5)   componente principale: qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante; 6)   additivo: sostanza le cui funzioni principali consistono nel migliorare la fluidità, l’invecchiamento, la proprietà lubrificante, la proprietà anti-usura o le proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione; 7)   grasso: preparato solido o semisolido composto da un agente addensatore, che può contenere altri ingredienti destinati a impartire proprietà specifiche in un lubrificante liquido.
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