Art. 2
In vigore dal 24 giu 2011
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) lubrificante: un preparato consistente in fluidi di base e additivi;
2) fluido di base: un fluido lubrificante le cui proprietà – fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione – non sono state migliorate con l’aggiunta di additivi;
3) sostanza: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo produttivo, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità dei prodotti e le eventuali impurità derivate dal processo impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;
4) agente addensante: una o più sostanze nel fluido di base utilizzate per addensare o modificare la reologia di un fluido lubrificante o di un grasso;
5) componente principale: qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante;
6) additivo: sostanza le cui funzioni principali consistono nel migliorare la fluidità, l’invecchiamento, la proprietà lubrificante, la proprietà anti-usura o le proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione;
7) grasso: preparato solido o semisolido composto da un agente addensatore, che può contenere altri ingredienti destinati a impartire proprietà specifiche in un lubrificante liquido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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