Art. 7
In vigore dal 24 giu 2011
1. In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2005/360/CE.
2. Le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/360/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/360/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:381:oj#art-7