Art. 6

In vigore dal 6 giu 2011
1.   In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «computer portatili» quale definito dalla decisione 2005/343/CE presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/343/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «computer portatili» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/343/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/343/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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