Art. 1

In vigore dal 6 giu 2011
1.   Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende gli apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche: a) eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete; b) dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. Se un computer portatile è commercializzato con un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte integrante. 2.   Ai fini della presente decisione, i computer di tipo «tablet» che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o in sostituzione di altri dispositivi di ingresso, sono considerati computer portatili. 3.   Ai fini della presente decisione le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer portatili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:330:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo