Art. 2

In vigore dal 6 giu 2011
Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un elemento deve rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» secondo la definizione di cui all’ della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell’allegato della presente decisione.
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