Art. 2

In vigore dal 28 apr 2011
1.   Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   Detersivi normali— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura. 2)   Detersivi per capi colorati— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura. 3)   Detersivi delicati— i detersivi usati per le fibre delicate. 4)   Sostanze— un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), un detersivo deve essere considerato un detersivo normale o un detersivo per capi colorati, tranne nel caso in cui il detersivo sia inteso e commercializzato principalmente per i tessuti delicati. Ai fini del paragrafo 1, punto 3), i detersivi liquidi per il bucato normale di tessuti bianchi e colorati non devono essere considerati detersivi delicati.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/264 — Testo vigente | Portale Normativo