Art. 7
In vigore dal 28 apr 2011
1. In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per bucato» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/200/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.
3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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