Art. 2
In vigore dal 28 apr 2011
1. Ai fini della presente decisione si intende per:
1) Detersivi normali— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura.
2) Detersivi per capi colorati— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura.
3) Detersivi delicati— i detersivi usati per le fibre delicate.
4) Sostanze— un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.
2. Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), un detersivo deve essere considerato un detersivo normale o un detersivo per capi colorati, tranne nel caso in cui il detersivo sia inteso e commercializzato principalmente per i tessuti delicati.
Ai fini del paragrafo 1, punto 3), i detersivi liquidi per il bucato normale di tessuti bianchi e colorati non devono essere considerati detersivi delicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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