Art. 7

In vigore dal 28 apr 2011
1.   In deroga all’, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalla decisione 2003/31/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro il 30 aprile 2011 al più tardi, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/31/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Se il marchio di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/31/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2011/263 — Testo vigente | Portale Normativo