Art. 7
In vigore dal 28 apr 2011
1. In deroga all’, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalla decisione 2003/31/CE.
2. Le domande per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro il 30 aprile 2011 al più tardi, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/31/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se il marchio di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/31/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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