Art. 2
In vigore dal 28 apr 2011
Ai fini della presente decisione si intende per:
«sostanza», un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.
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